Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. comma così modificato dall'articolo 62 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e). comma così modificato dall'articolo 62 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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Giurisprudenza e Prassi

LODO ARBITRALE 2009

[A] La riserva costituisce onere-dovere dell'appaltatore, quale parte contrattuale partecipante ad attività di pubblico interesse. [B] La conoscenza dello stato dei luoghi deve ritenersi rientrare fra gli oneri dell'Impresa già nella fase prodromica di accesso alla procedura di appalto. [C] Nella disciplina dei pubblici appalti la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori costituisce in ogni sua parte atto pubblico, agli effetti dell'art. 2699 del codice civile. [D] Sull’omessa previsione degli oneri per la sicurezza nel contesto della progettazione di varianti